LE NOVITA’

Il rinnovo contrattuale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2022/2024 introduce modifiche importanti alle progressioni verticali (ovvero il passaggio da un’area all’altra).
Si tratta di un intervento che non si limita a prorogare la disciplina “in deroga”, ma riscrive in modo strutturale il funzionamento giuridico ed economico dell’istituto.

🔹 1. Fine dell’esonero automatico dal periodo di prova

Il fulcro della riforma si trova nell’articolo 13, comma 2.

👉 Nelle progressioni verticali non c’è più l’esonero automatico dal periodo di prova.
Ciò significa che anche chi passa all’area superiore è tenuto a svolgere il periodo di prova previsto dal contratto, a meno che il dipendente non esprima esplicitamente il proprio consenso all’esonero.

È una scelta non casuale: le parti seguono l’orientamento giurisprudenziale che considera la progressione verticale come una novazione del rapporto di lavoro, e quindi soggetta alla regola generale del periodo di prova.


🔹 2. Ritorno alla vecchia posizione durante la prova

L’articolo 21, comma 10-bis, introduce una tutela significativa:

👉 Se il dipendente non supera o rinuncia al periodo di prova, ha diritto a tornare al proprio precedente inquadramento.

Questo comporta una conseguenza pratica importante per gli enti:

  • il posto lasciato libero dal dipendente va considerato vacante ma non disponibile fino alla conclusione del periodo di prova;
  • di fatto, i tempi di sostituzione del personale si allungano, creando un potenziale rallentamento organizzativo.

🔹 3. Permessi: plafond sempre pieno

La riforma chiarisce anche un aspetto spesso trascurato.

👉 Chi passa di area in corso d’anno ha diritto a un nuovo plafond completo di:

  • 18 ore permessi personali (art. 32, comma 4)
  • permessi visite mediche (art. 33, comma 16)


🔹 4. Assegno ad personam: non si riassorbe negli aumenti tabellari

Sul fronte economico, la novità è rilevante.

Quando il dipendente passa a un’area con tabellare di ingresso inferiore rispetto al proprio stipendio precedente, scatta un “assegno ad personam“.

Con l’articolo 13, comma 3, il contratto chiarisce:

👉 L’assegno ad personam non viene riassorbito dagli aumenti tabellari dei rinnovi contrattuali.

Questa posizione supera quanto sostenuto in passato dall’ARAN (ad es. parere 30897/2022), secondo cui l’assegno doveva essere riassorbito da tutti gli incrementi del trattamento economico fondamentale, incluse le progressioni economiche.

Il nuovo contratto sceglie una via diversa, più favorevole al dipendente e più chiara.


🔹 5. Perché queste modifiche sono importanti

  • Riducono l’ambiguità interpretativa.
  • Rafforzano la volontà delle parti di trattare la progressione verticale come un nuovo rapporto.
  • Tutelano il dipendente in caso di esito negativo della prova.
  • Ma allo stesso tempo complicano la programmazione del fabbisogno del personale, perché l’Ente non può coprire subito il posto lasciato libero dal progressista.

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